Art. 1.
(Autorizzazione).

      1. In deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, è autorizzata l'apertura di una casa da gioco nel comune di Calatafimi Segesta.
      2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa con decreto del presidente della regione Sicilia, per non più di venti anni, ed è rinnovabile.